Statuto Sociale Federclubs
STATUTO SOCIALE
Art. 1
La Federazione dei Clubs Blucerchiati ha lo scopo di favorire, organizzare e coordinare l’attività dei Clubs sorti tra sostenitori della U. C. SAMPDORIA Spa e di diffondere tra gli sportivi interessamento ed affetto per la squadra blucerchiata. La Federazione dei Clubs Blucerchiati non avrà mai scopi politici e finalità diverse dalle suindicate.
Art. 2
I colori sociali della Federazione dei Clubs Blucerchiati sono quelli della U.C. SAMPDORIA Spa. Emblema della Federazione dei Clubs Blucerchiati è una bandiera a fondo blu, attraversata da una fascia bianca al cui centro sono una banda rossa ed una nera, recante la denominazione sociale.
Art. 3
La Federazione dei Clubs Blucerchiati riunisce i Clubs riconosciuti ed accettati, dietro presentazione del C.D. di Federazione, dalla Assemblea dei Clubs.
Art. 4.
Per la presentazione del Club all’Assemblea è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) Il club deve avere un C.D. operante, un proprio Statuto, una sede e/o un recapito operativo ed un minimo di 10 soci sottoscrittori dello statuto stesso. Il numero minimo di soci sottoscrittori è verificabile in qualunque momento dal Presidente della F.B.C. a semplice richiesta del C.D.
2) I soci sottoscrittori dello statuto del singolo club affiliato non posso essere a loro volta soci sottoscrittori di altro statuto di club affiliato alla F.C.B.
3) Il club richiedendo l’ingresso nella Federazione dei Clubs Blucerchiati accetta la norma vigente della stessa ed impegna il proprio C.D. a non assumere iniziative in concorrenza e/o in contrasto con la F.C.B.
Art. 5.
Tutti i Clubs regolarmente iscritti, ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale, hanno diritto di voto nella assemblea ordinaria e straordinaria ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
I Clubs affiliati alla F.C.B. sono soggetti al versamento della quota sociale annuale di affiliazione il cui ammontare è stabilito di anno in anno dall’Assemblea, su proposta del C.D.
I Clubs sono obbligati a versare la quota sociale di affiliazione entro il 31 dicembre di ogni anno.
I Clubs che entro il 31 dicembre non hanno provveduto a versare la quota sociale di affiliazione, saranno considerati dimissionari. Essi potranno comunque fare domanda di riammissione attenendosi a quanto stabilito all’art. 4 del presente Statuto.
I Clubs affiliati hanno diritto a partecipare alle assemblee siano esse straordinarie che ordinarie della F.C.B.
I nuovi Clubs affiliatisi alla F.C.B. nel corso dell’anno sociale, ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto, entrano nel pieno dei loro diritti così come richiamati nello Statuto ad eccezione del diritto di voto nelle assemblee straordinarie e ordinarie che, in deroga al comma 1 del presente articolo, sorgerà in capo al club solo decorsi sei mesi dalla data di affiliazione.
I nuovi Clubs affiliatisi alla F.C.B. nel corso dell’anno sociale sono comunque tenuti a versare la quota sociale di affiliazione per l’anno in corso.
Art. 6
L’anno sociale di attività della Federazione dei Clubs Blucerchiati, richiamato nel presente Statuto, è da intendersi a decorrere dal giorno 01 del mese di luglio con termine il giorno 30 giugno dell’anno successivo.
Art. 7
La Federazione dei Clubs Blucerchiati promuoverà riunioni annuali aperte a tutta la Tifoseria Sampdoriana, atte a propagandare, unitamente, i colori blucerchiati.
Art. 8
Gli organi di cui si avvale la Federazione dei Clubs Blucerchiati per eseguire gli scopi dell’art. 1 del presente statuto sono:
· L’Assemblea dei Clubs
· Il Consiglio Direttivo di Federazione
· Il Collegio dei Probiviri
Art. 9
Il Consiglio Direttivo di Federazione è l’organo direttivo. Ai membri di tale consiglio, infatti sono affidati i mandati di:
a) Rappresentanza ufficiale dei Clubs confederati nei rapporti con l’U.C. Sampdoria Spa, con gli organi di stampa e con qualsiasi altro organismo con cui si allacciano rapporti in nome o per conto di tutti i Clubs affiliati.
b) Programmazione e coordinamento dell’attività confederativa.
Art. 10
Fanno parte del Consiglio Direttivo di Federazione, il Presidente ed i membri indicati nella lista elettorale redatta dal Presidente eletto in occasione delle elezioni dall’Assemblea dei Clubs mediante votazione biennale.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo può variare, su indicazione dell’Assemblea, da un minimo di 15 ad un massimo di 21 membri.
I membri eletti rimangono in carica due anni.
Con la supervisione della neo-Presidenza, verranno poi distribuiti gli incarichi sotto indicati:
· Vice-Presidente;
· Segretario;
· Cassiere;
· Responsabile.
Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Cassiere sono incompatibili fra di loro.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo di Federazione si riunisce, in via ordinaria una volta alla settimana durante il periodo dell’attività sportiva, e in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei membri del Consiglio stesso.
Art. 12
Il Presidente di Federazione:
· Convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Clubs.
· Rappresenta ufficialmente la volontà dei Clubs confederati.
· Rappresenta ufficialmente la volontà dei membri del Consiglio Direttivo.
Art. 13
Il Vice-Presidente rappresenta il Presidente e ne avrà gli stessi poteri in caso di particolari necessità o situazioni contingenti o in caso di dimissioni fino alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 14
Al Segretario è demandata la cura dell’attività propria di segreteria ed in particolare:
· di notificare ai Clubs la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria,
· di redigere i verbali dell’Assemblea stessa e delle riunioni del Consiglio Direttivo,
· di repertare ed archiviare la posta in arrivo ed in partenza.
Art. 15
Il Cassiere ed economo è responsabile della cassa di Federazione; cura l’incasso delle quote sociali, rilascia le quietanze, effettua pagamenti a seguito di mandati stilati dal Consiglio Direttivo e firmati dal Presidente. Esercita il controllo degli incassi e delle spese e sovrintende all’esercizio sociale (in decorrenza 1 luglio/30 giugno dell’anno successivo). Inoltre è responsabile della relazione finanziaria di gestione.
Art. 16
I Consiglieri di Federazione si impegnano a mantenere un contegno corretto ed irreprensibile e devono partecipare alle riunioni del Consiglio.
Il Consigliere che, per vari motivi, non più prestare il suo contributo, ha l’obbligo morale di dimettersi.
Art. 17
I Consiglieri che comunque ledano l’onore della Federazione dei Clubs Blucerchiati, decadono dall’incarico.
Hanno comunque facoltà di rivolgersi entro 20giorni, da quando il Presidente di Federazione gli comunica il loro avvenuto decadimento da Consigliere di Federazione, al Collegio dei Probiviri, il quale esamina entro 30 giorni la loro posizione. Nel frattempo devono considerarsi sospesi dall’incarico.
Art. 18
Nel caso di dimissioni o decadenza di Consiglieri, il Presidente ha facoltà di cooptare nuovi membri portandoli all’approvazione dell’Assemblea dei Clubs.
Art. 19
Del Collegio dei Sindaci Revisori e Probiviri fanno parte tre membri eletti dall’Assembla fra tutti gli iscritti ai Clubs.
a) La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica federale ed ha durata di 4 anni.
b) A loro è deferita ogni e qualsiasi questione trasgressiva del presente Statuto.
c) E’ altresì loro compito giudicare i Consiglieri, che abbiano in qualche modo contravvenuto al presente Statuto.
Art. 20
Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente.
In caso di dimissioni di membri, il Collegio si comporterà come da articolo 18 del presente Statuto valido per i membri del Consiglio.
Art. 21
Cariche ed incarichi Federativi sono assolutamente gratuiti e non compatibili con cariche consiliari in seno alla U.C. Sampdoria Spa.
Art. 22
Ogni Club è rappresentato in Assemblea – di regola pubblica – dal Presidente o da Delegati nominati secondo le regole dello statuto Club stesso. In sede di deliberazione, ciascun Club, in regola con le norme Federali, avrà a disposizione un voto.
Art. 23
I delegati di tutti I Clubs compongono l’Assemblea di Federazione in seno alla quale discutono proposte, richieste e mozioni dei Clubs di appartenenza e sono tenuti, dietro propria responsabilità a rispettare le direttive ricevute dal Consiglio Direttivo di appartenenza. Nell’esercizio del loro mandato operano e deliberano secondo coscienza, impegnando il Club di appartenenza nelle materie che a norma del presente statuto non richiedano la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo del Clubs stesso.
Art. 24
I delegati debbono richiedere ed ottenere, sotto propria diretta responsabilità, la ratifica del Consiglio Direttivo del Club prima di manifestare la propria opinione ed esprimere un voto, riguardo alle seguenti materie:
· Modifiche di statuto
· Stanziamento di somme richiedenti contributi superiori a € 100,00= per ogni singolo Club.
· Iniziative che a giudizio della maggioranza dell’Assemblea rendano opportuna una preventiva consultazione dei Consigli Direttivi.
Art. 25
L’Assemblea generale dei Clubs si riunisce in via ordinaria di norma una volta ogni due mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente della F.C.B. o da almeno 1/3 dei Clubs confederati.
Art. 26
La convocazione, in ogni caso, dovrà essere comunicata a cura del Segretario del Consiglio Direttivo della Federazione dei Clubs Blucerchiati a ciascun Club con almeno una settimana di anticipo sulla data stabilita.
Art. 27
L’Assemblea ha la facoltà di discutere l’attività della Federazione dei Clubs Blucerchiati, fornire raccomandazioni e suggerimenti e l’impegno di portare la massima collaborazione a tutte le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo di Federazione.
Art. 28
Tra i delegati presenti all’Assemblea viene eletto il Presidente della seduta.
Ha funzioni di segretario, con l’obbligo di redazione del Verbale, il Segretario di Federazione; in sua assenza un componente del Consiglio Direttivo della Federazione dei Clubs Blucerchiati. Il Presidente dirige l’Assemblea secondo l’ordine del giorno. Il verbale di ogni seduta, redatto dal Segretario, firmato dal Presidente di seduta e dal Segretario, dovrà essere depositato entro 10 giorni presso la sede della Federazione dei Clubs, a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione. Una copia dello stesso sarà inviata a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle spese postali.
Art. 29
Affinchè l’assemblea degli affiliati sia in grado di deliberare occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
· La presenza di almeno ¾ dei voti in prima convocazione.
· Qualsiasi numero di voti in seconda convocazione.
Le delibere dell’Assemblea, regolarmente costituita, sono valide con l’approvazione della maggioranza semplice dei voti.
E’ valida una sola delega debitamente sottoscritta per le votazioni in sede ordinaria e straordinaria, con esclusione di quelle relative alle elezioni degli organi sociali della F.C.B.
E’ ammessa la possibilità per il singolo club affiliato con sede e/o recapito operativo al di fuori della regione Liguria, impossibilitato a partecipare alla assemblea straordinaria indetta per l’elezione degli Organi Sociali della F.C.B. o del solo Presidente, esprimere il proprio voto a mezzo del servizio postale inoltrando alla F.C.B. la scheda elettorale, preliminarmente richiesta alla segreteria, in busta chiusa all’interno di altra busta intestata per l’invio. La busta chiusa contenente la scheda elettorale recante espressione di voto, verrà inserita nell’urna elettorale dal presidente nominato della Assemblea straordinaria che darà conferma della avvenuta votazione.
Art. 30
Nell’anno delle elezioni del Presidente della F.C.B., nei primi 10 giorni del mese di maggio sarà convocata la Assemblea dei Clubs, nella quale dovranno essere presentate le candidature a Presidente.
Il candidato Presidente dovrà obbligatoriamente presentare, unitamente alla sua candidatura, la lista dei componenti che formeranno il Consiglio Direttivo.
Le candidature alla carica di Presidente, unitamente alla lista dei componenti il Consiglio Direttivo potranno pervenire anticipatamente al segreterio del C.D. uscente o essere presentate direttamente alla Assemblea dei Clubs.
In qualsiasi caso, nel termine ultimo e perentorio di 10 giorni dalla stessa Assemblea, chiunque intenda candidarsi come nuovo Presidente della F.C.B., dovrà far pervenire al segretario del C.D. uscente la propria candidatura con allegata la lista con i nominativi dei componenti che formeranno il Consiglio Direttivo.
Entro 20 giorni dalla stessa Assemblea, i Clubs dovranno far pervenire al segretario del C.D. uscente i nominativi proposti per il Collegio dei Sindaci Revisori Probiviri. La candidatura per il Collegio Sindaci Revisori Probiviri è incompatibile con la candidatura alle cariche di Presidente e membro del Consiglio Direttivo della Federclubs.
Requisito essenziale per l’elezione alle cariche sociali è l’appartenenza ad un Club affiliato.
Art. 31
Nel mese di giugno il Presidente della Federazione dei Clubs Blucerchiati provvederà a convocare l’Assemblea generale dei Clubs per la sessione elettorale.
Un delegato per ogni Club, con apposita delega del Consiglio Direttivo del Club di appartenenza mostrata alla C.S. appositamente eletta nella stessa assemblea, provvederà con votazione segreta ad espletare il suo voto.
E’ fatta eccezione per le modalità di voto, a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del presente Statuto.
Saranno eletti I candidati che avranno ottenuto la maggioranza semplice. In caso di parità si provvederà al ballottaggio.
Hanno diritto di voto tutti i Clubs in regola con le norme federative.
Art. 32
Tutti I Clubs che trasgrediscono al presente statuto o in qualunque modo si rendano, con il loro comportamento, indegni di fare parte della Federazione dei Clubs Blucerchiati, saranno deferiti dal Consiglio Direttivo di Federazione al Collegio dei Probiviri, il quale dopo avere sentito il Club in causa, entro 15 giorni, con lettera raccomandata firmata dal proprio Presidente, informerà il Club dei provvedimenti presi che possono essere:
1) Assoluzione;
2) Ammonizione;
3) Sospensione;
4) Espulsione.
Art. 33
Qualunque proposta di modifica al presente dovrà essere presentata al Presidente di Federazione che, attraverso il Segretario, provvederà a comunicarla a tutti i Clubs. La proposta verrà inserita all’ordine del giorno della prima Assemblea dei Clubs e verrà accettata solo se avrà ottenuto la maggioranza dei Clubs presenti.
Art. 34
Nel caso l’Assemblea dei Clubs decidesse lo scioglimento della Federazione dei Clubs Blucerchiati, saranno venduti tutti i beni appartenenti alla Federazione dei Clubs Blucerchiati stessa e l’incasso insieme all’attivo di cassa devoluto in beneficenza. Sarà compito di una apposita commissione, nominata dall’Assemblea dei Clubs, svolgere tutte le suddette operazioni. Spetta all’Assemblea dei Clubs decidere a quale Ente devolvere il patrimonio della Federazione dei Clubs Blucerchiati.
Genova, 9 aprile 2017
FEDERAZIONE DEI CLUBS BLUCERCHIATI
Via Casata Centuriona, 18/20
16139 GENOVA
Tel - Fax 010 8311557
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